LA PACE

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DEFINIZIONE CARTELLE
Con il versamento entro il 7 dicembre sanati i
ritardi della rottamazione-bis
Versando le rate di luglio, settembre e ottobre accesso alla dilazione in cinque anni
Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunica il debito residuo
La rata in scadenza a fine ottobre, relativa alla rottamazione-bis, potrà essere pagata entro il 7 dicembre. Alla medesima data si
potranno versare le rate già scadute a luglio e settembre, sempre riferite alla definizione agevolata di cui all’articolo 1 del Dl
148/17. La previsione è contenuta nell’ultima bozza del decreto legge fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Si tratta
di una vera e propria rimessione in termini gratuita per i debitori che non prevede, dunque, alcuna maggiorazione a titolo di
interessi.
Il puntual e pagamento di tali somme entro il 7 dicembre costituisce la porta di accesso alla più lunga tempistica delineata nella
disciplina della rottamazione-ter. Infatti una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue possano essere
versate in cinque anni, con due rate annuali scadenti il 31 luglio e il 30 novembre. In questo caso, si applicano gli interessi nella
misura dello 0,3% annuo. L’appeal di questa agevolazione è tuttavia piuttosto ridotto, poiché gli importi che potranno
beneficiare del prolungamento della scadenza rappresentano il 40% del totale, cioè le rate che in origine scadevano nei mesi di
novembre 2018 e febbraio 2019.
A seguito del pagamento in scad enza al 7 dicembre, l’agente della riscossione trasmetterà ai debitori, entro il 30 giugno 2019,
una comunicazione contenente l’importo delle somme ancora da pagare.
Un trattamento decisamente migliore riguarda invece i contribuenti che sono decaduti dalla prima versione della rottamazione
(articolo 6, Dl 193/16) nonché i debitori che, pur ripescati dalla rottamazione-bis, non sono riusciti a pagare le rate scadute a
fine 2016, riferite a dilazioni pregresse, entro lo scorso luglio.
I contribuenti che hanno presentato domanda di definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 e successivamente non hanno
pagato tempestivamente una delle rate della sanatoria non hanno potuto fruire della procedura di cui all’articolo 1 del Dl
148/17. Con la rottamazione-ter questi contribuenti sono pienamente riammessi, senza condizioni di sorta, ai vantaggi della
definizione, rappresentati dall’azzeramento di sanzioni e interessi. Nella stessa condizione si trovano i debitori che hanno
presentato domanda di accesso alla rottamazione-bis, avendo ricevuto il diniego della prima definizione per non aver pagato
tutte le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016. Tali soggetti avrebbero dovuto pagare in una
unica soluzione le rate scadute a fine 2016 entro la fine dello scorso luglio. Il rispetto di questo adempimento era condizione di
accesso alla seconda versione della sanatoria. Se non lo hanno fatto, si sono ritrovati esclusi dalla rottamazione-bis ma sono
pienamente ammessi alla rottamazione-ter. Con una doppia conseguenza favorevole. Da un lato, gli stessi possono versare gli
importi a debito fruendo della dilazione di cinque anni. Dall’altro, non devono più preoccuparsi delle rate scadute a fine 2016,
che confluiranno nella somma debitoria complessiva e subiranno la falcidia di legge (sanzioni e interessi) come la generalità dei
carichi affidati.
La rottamazione -ter è aperta, senza condizioni, anche a tutti i debitori che non si sono avvalsi di alcuna delle precedenti misure
di sanatoria.
Il termine pe r presentare l’istanza della rottamazione-ter è il 30 aprile 2019. L’agente della riscossione comunica le somme da
pagare entro la fine di giugno 2019.
Vale ricordare infine che mentre è sempre ammesso il pagamento mediante compensazione con i crediti certificati verso enti
pubblici, a titolo di appalti e forniture, non è possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, mediante il modello F24.

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