COMPENSAZIONI F24

valerio.newsComments off.

Compensazioni a rischio blocco negli F24 senza
criteri definiti
Troppo ampi i paletti per lo stop all’uso dei crediti che scatta il 29 ottobre
Possibile impugnare la ricevuta di scarto ed eventuali avvisi bonari
Il possibile blocco delle compensazioni ritenute a rischio, che scatta lunedì 29 ottobre, presenta più di qualche criticità. La
norma (articolo 1, comma 990, della legge 205/2017) dà sostanzialmente carta bianca alle Entrate di bloccare le compensazioni
che presentano profili di rischio, visto che stabilisce solo che con provvedimento del direttore dell’Agenzia devono essere
stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma. Così che questa risulta, di fatto, “in bianco”: non fissa alcun paletto
circa quali possono risultare le situazioni legittimanti lo stop alle compensazioni. Il fatto è, però, che tali profili di rischio non
vengono fissati nemmeno dal provvedimento delle Entrate. Per quest’ultimo, del tutto generico, i profili di rischio si possono
realizzare in relazione:
alla tipologia dei debiti pagati;
al tipo di crediti compensati;
alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o resi di sponibili da altri enti pubblici;
ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza;
al pagamento di debiti iscritti a ruolo (articolo 31, com ma 1, del Dl 78/2010).
Sono ipotesi indeterminate che, tendenzialmente, possono riguardare tutti i c ontribuenti e per le quali non possono bastare le
(apparenti) rassicurazioni del Mef al question time 5-00537del 27 settembre scorso (si veda Il Sole 24 Ore del giorno
successivo).
Il nodo della delega in bianco
In sostanza, c’è una norma “in bianco” che demanda ad un provvedimento attuativo “in bianco”. Di fatto, la norma rappresenta
il paradigma della prevalenza della tecnocrazia sul diritto. La tecnica deve funzionare: non le interessa certo la qualità, i
principi, la grammatica del diritto. Si prenda la disposizione con riguardo all’esito del controllo. Si dice che «se all’esito del
controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di
pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa
della loro effettuazione». È un linguaggio criptico, sgrammaticato, proprio della algida tecnocrazia, non del diritto. Così che se
vanno condivise misure effettive e mirate di contrasto delle compensazioni indebite, non si possono che biasimare disposizioni
prive dei basilari precetti normativi, che rischiano di colpire tutti i contribuenti.
Il tutto con effetti che possono ben andare oltre la vicenda delle compensazioni e per i quali, in alcuni casi, non è utilizzabile il
ravvedimento.
La contromos sa del ricorso
Si pensi – come è già stato rip ortato su queste pagine (si veda Il Sole 24 Ore del 10 ottobre) – a tutti quegli istituti per i quali il
mancato pagamento determina l’inefficacia del perfezionamento dell’istituto. Ad esempio, si consideri un accertamento con
adesione a fronte di un atto impositivo che, in conseguenza del “blocco” della compensazione del pagamento della prima rata,
non risulti perfezionato: l’atto di accertamento potrebbe diventare definitivo e, quindi, non più impugnabile.
Si è così dell’avviso che il contribuente che si ritenga penalizzato dalla comunicazione dello scarto del modello F24 debba
senz’altro tutelarsi impugnando la ricevuta con la quale – con specifica motivazione, stabilisce il punto 2.3 del provvedimento –
viene comunicato lo scarto. Qualora tale impostazione venga osservata pure nell’ipotesi in cui lo scarto della compensazione
sia seguita da un atto tipizzato (avviso bonario, cartella), anche quest’ultimo dovrà essere impugnato, così che si verificherà
cessazione della materia del contendere sull’impugnazione dello scarto.

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